Cassazione Penale, Sez. IV, n. 37178/2022  del 3 ottobre 2022

La Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sui presupposti e sui limiti di applicazione della scriminante dell’esercizio dell’attività sportiva. Si è espressa chiarendo quand’è che la condotta illecita rientra comunque nell’alveo del concetto di “rischio sportivo consentito”.

La fattispecie riguardava un pilota automobilistico che non aveva rispettato le regole di gara e di circuito ed aveva provocato lesioni personali ad altro pilota con cui era entrato in collisione.

Sul punto la Corte ribadisce il precedente approdo giurisprudenziale confermando che vi sono “due diverse aree, quella sportiva e quella penale, coperte da regole diverse, perchè dirette a gestire “rischi” diversi: quelli sportivi, conosciuti e accettati dagli atleti, i quali in tale ambito sono consapevoli della potenziale lesività di determinate azioni di gioco, quale conseguenza possibile della pratica sportiva svolta; quelli penali, quale conseguenza dannosa di azioni che esorbitano dall’ordinario sviluppo del gioco o della pratica sportiva interessata, aventi cioè un “quid pluris” che le rende perseguibili penalmente in quanto caratterizzate da dolo, allorquando siano volontariamente rivolte a procurare nocumento all’avversario ovvero da colpa” allorquando si travalichi, per colpa appunto, il confine della lealtà sportiva”.

Il comportamento scorretto e violativo delle “regole del gioco” non è quindi da solo sufficiente ad integrare una responsabilità penale.

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