Suprema Corte di cassazione, sezione IV penale, Sent. n. 35825/21.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello di Catanzaro che dichiarava non doversi procedere ai sensi dell’art. 131 bis c.p. in ragione del fatto di particolare tenuità nei confronti di un soggetto condannato in primo grado per il  reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

La Corte di appello aveva infatti ritenuto di applicare l’art. 131 bis c.p., che prevede una causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sulla base del comportamento del conducente ritenuto di modesto disvalore poiché lo stesso era incensurato, non aduso all’assunzione di sostanze alcoliche evincendo da questo che la condotta contestata era occasionale e circoscritta, seguita poi da un successivo  spirito collaborativo. Inoltre la Corte di Appello evidenziava che non vi erano stati danni o pericolo alla circolazione.

A seguito di ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, i Giudici della Cassazione si sono espressi sul tema dell’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. anche ai casi in cui venga commesso il reato di guida in stato di ebbrezze mediante assunzione di alcol in misura non modesta.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la lettura data dalla Corte di Appello di Catanzaro è coerente sotto il profilo logico giuridico in quanto, nel caso esaminato,“ricorrono i presupposti per riconoscere la modestia del fatto reato, avuto riguardo, in particolare,  alle modalità della condotta e alla gravità del pericolo, che pure assumono rilievo ai sensi dell’art. 133 c.p., requisiti espressamente richiamati dalla disciplina introdotta con l’art. 131 bis c.p., nonché ai profili di antidoverosità della condotta, pure valorizzati dall’art. 133 c.p. in relazione al grado della colpa”.

In altre parole la Suprema Corte ha voluto evitare una ingiusta quanto illogica presunzione di gravità del reato basata sul quantum di superamento del tasso alcolemico consentito.

In conclusione è stato chiarito che anche un tasso alcolemico elevato può giustificare l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ove, dall’analisi del caso concreto comportante una “valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, non caratterizzata nè da particolare insidiosità o spericolatezza nella guida, nè dall’accertamento di una apparente condizione di difetto di controllo”, emerga che il fatto non sia particolarmente grave secondo gli indici richiamati dall’art. 131 bis c.p.

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