NON SI PUO’ UTILIZZARE IL RICONOSCIMENTO FACCIALE PER ARRESTARE UN MANIFESTANTE PACIFICO. LO DICE LA CEDU.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo si è espressa sulla legittimità di una condanna inflitta ad un manifestante pacifico per avere effettuato una manifestazione personale pacifica nella metropolitana di Mosca. Nel caso di specie si discuteva sulla legittimità dell’uso da parte delle Autorità Russe della tecnologia di riconoscimento facciale che aveva permesso di identificare e localizzare il manifestante.

La protesta non aveva tuttavia alcun carattere violento visto che il manifestante era solamente vestito con una figura di cartone a grandezza naturale ed aveva in mano uno striscione che recitava “sto affrontando una sanzione fino a cinque anni…per proteste pacifiche”.

La Corte EDU ha quindi concluso che il trattamento dei dati personali del ricorrente, nel contesto della sua manifestazione pacifica che non aveva causato neanche il minimo pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza, era stato troppo invasivo. Prosegue stabilendo che l’uso della tecnologia di riconoscimento facciale, in questo caso, era incompatibile con l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e con l’art. 10 (diritto alla libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Oltre alla violazione dei singoli articoli sopra menzionati, tale condanna era incompatibile altresì con gli ideali ed i valori di una società democratica governata dallo Stato di diritto.

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