Corte di Cassazione, Sez. II, ordinanza n. 7862/2021
A norma dell’art. 646 c.p., è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa chiunque si appropria di denaro o di cosa mobile altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso, al fine di trarre un ingiusto profitto per sé o per altri.
Per la configurazione del reato è quindi fondamentale individuare un cambiamento nell’intenzione del soggetto agente di trattare il bene non come mero possessore ma come proprietario dello stesso (interversio possesionis).
Presupposto necessario per l’integrazione del reato in esame è quindi il requisito dell’altruità della cosa mobile che si trova, a qualsiasi titolo, nella disponibilità del soggetto agente.
Osservando la posizione della Giurisprudenza penale costante “è configurabile il delitto di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario, il quale, pur se con la facoltà a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso (espresso o tacito) degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota da considerarsi di sua pertinenza” (Cassazione penale, sez. II, 20/06/2014, n. 29019).
Tuttavia molti dubbi possono sollevarsi in merito alla posizione di tale arresto giurisprudenziale posta la discrepanza tra il concetto di disponibilità del bene penalmente e civilmente intesa. Difatti, in caso di contitolarità, il correntista non è un mero possessore – come può essere, invece, un delegato – delle somme contenute all’interno del conto, ma esercita sulle stesse, nella loro totalità, il proprio diritto di proprietà.
Il cointestatario non si comporta come se fosse proprietario delle somme (interversio possesionis) ma civilisticamente lo è.
Dimostrazione ne è il fatto che il cointestatario non deceduto può esigere dalla banca non solo quanto lui spettante pro quota, bensì l’intera prestazione (Corte di Cassazione, Sez. II, ordinanza n. 7862/2021).
In conclusione può ritenersi, in contrasto però con la Giurisprudenza costante, che sebbene il cointestatario con firma disgiunta non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, ciò non toglie che l’atto da lui compiuto sia penalmente legittimo, non avendo luogo in alcun caso quell’interversione del possesso richiesta dall’art. 646 c.p.