Cassazione civile, sez. I, ordinanza 24 ottobre 2022, n. 31351
La Suprema Corte di Cassazione si è espressa in punto di addebito “automatico” della separazione formulando un ragionamento logico e lineare: le violenze fisiche e morali reiterate inflitte da un coniuge ai danni dell’altro, comportano violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da non poter che fondare e giustificare, non solo la separazione dei coniugi per sopravvenuta intolleranza della convivenza, ma anche l’addebito della stessa all’autore di questa gravi violazioni (rectius violenze).
Dunque se accertate giudizialmente il Giudice di merito è esonerato dall’effettuare il tipico ragionamento di comparazione onde verificare a chi addebitare la separazione, ragionamento che potrà effettuare solamente con comportamenti altresì violenti.
Nel caso di specie la moglie aveva processualmente provato, allegando gli atti del procedimento penale a carico del marito ed un certificato del Pronto Soccorso da cui emergevano le lesioni procuratele dallo stesso, di aver subito per anni le persecuzioni e i pedinamenti del marito il quale aveva l’abitudine di inseguirla ovunque, umiliarla ed infliggerle maltrattamenti fisici e morali.
In casi del genere, quindi, l’addebito della separazione “scatta” in automatico nei confronti del coniuge violento.