Suprema Corte di cassazione, sezione V penale, Sent. n. 13993/21
La Sezione quinta penale della cassazione si è pronunciata con riguardo alla compatibilità con la Convenzione EDU, segnatamente con l’art. 10 (libertà di espressione), della pena detentiva https://studiolegalecece.com/wp-content/uploads/2021/10/1619986866_cassazione-13993-2021-diffamazione-pena-detentiva.pdfper condotte riconducibili al reato di diffamazione. Il Collegio nel ribadire il ruolo fondamentale della stampa come “cane da guardia” della democrazia e riconoscendo la libertà di espressione come presupposto di democrazia, ha valutato il rapporto di proporzione delle misure restrittive con la libertà di espressione, confermando che “l’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per un reato connesso ai mezzi di comunicazione, può essere compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall’art. 10 CEDU soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza”;
Ci si è però interrogati se – ed è questa la portata veramente innovativa della statuizione – al di fuori di tali ipotesi, la previsione di una pena detentiva nei casi di condanna per diffamazione commessa non con il mezzo della stampa, o comunque non nell’esercizio dell’attività̀ giornalistica e del connesso diritto di cronaca e di critica” sia conferme alla Convenzione Europea.
Sul punto il Collegio ha preso in considerazione il mutamento sociale e gli ‘effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet.
In altri termini, la sentenza in esame si colloca nel filone delle pronunce di legittimità che si basano su un’interpretazione “convenzionalmente orientata” degli artt. 595 cod. pen. e 13 l. n. 47 del 1948, le quali hanno ritenuto sproporzionata l’irrogazione della pena detentiva per condotte di diffamazione a mezzo stampa, in difetto di circostanze eccezionali, identificate con i discorsi d’odio e l’istigazione alla violenza. Questa sentenza, tuttavia, estende questo orientamento alle condotte di diffamazione connesse ai mezzi di comunicazione (nella specie, Internet), anche se non commesse nell’esercizio dell’attività giornalistica. Alla luce di tutte tali considerazioni, dunque, la Corte ha ritenuto “che l’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il reato di diffamazione connesso ai mezzi di comunicazione (nella specie, Internet), anche se non commesso nell’ambito dell’attività giornalistica, possa essere compatibile con la libertà di espressione garantita dall’art. 10 CEDU soltanto in circostanze eccezionali, qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza”.