Cass. pen., sez. IV, ud. 14 dicembre 2022 (dep. 23 marzo 2023), n. 12121
La Suprema Corte di Cassazione si è espressa chiarendo che, in tema di applicazione dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno, la stessa può essere applicata “, per essere stato questo eseguito direttamente dalla Compagnia di Assicurazione con la quale era stata stipulata la polizza per la responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo condotto dall’imputato. Deve evidenziarsi che, ai fini della riconoscibilità della attenuante generale del risarcimento del danno è necessario, secondo la stessa puntuale nozione legislativa data alla fattispecie dall’art. 62, n. 6, c.p., che il soggetto a ciò tenuto abbia, prima del giudizio, integralmente provveduto alla riparazione del danno cagionato con il reato da lui commesso ovvero di essersi spontaneamente ed efficacemente adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso. Si tratta, come questa Corte ha chiarito, di una circostanza ancipite, applicabile, quanto alla prima ipotesi, ai reati che abbiano avuto come effetto una lesione del patrimonio dei soggetti danneggiati da essi, e, nella seconda, ai reati che non abbiano cagionato un danno di carattere patrimoniale (cfr. Sez. 4, n. 13870 del 6/02/2009, Cappelletti, Rv. 24320201).”
Nel caso di specie la Corte di Appello di Brescia non aveva concesso l’attenuante valorizzando il fatto che il risarcimento del danno fosse pervenuto dalla compagnia assicuratrice del proprietario del mezzo, soggetto diverso dall’imputato che, quale conducente, non aveva nessun legame contrattuale con l’assicurazione.
Tuttavia la Cassazione, sulla scorta dell’interpretazione data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 138 del 1998 che affermava la natura oggettiva della citata circostanza attenuante, ha confermato tale carattere oggettivo affermando che la stessa sia configurabile in via assoluta, “ove si accerti la sussistenza del richiamato profilo “volontaristico” dell’imputato, e, dunque, anche al caso in cui l’intervento risarcitorio del terzo assicuratore riguardi, come nel caso di specie, danni da circolazione stradale cagionati da conducente estraneo al rapporto assicurativo, postosi alla guida del veicolo, quale preposto o dipendente, nell’interesse del proprietario del veicolo, effettivo titolare del contratto di assicurazione.
Non muta, infatti, in tale caso la indicata funzione riequilibratrice dell’istituto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ex L. n. 1990 del 1969, per la attività pericolosa o di rischio connessa alla circolazione dei veicoli, pur essendo necessaria una indagine sulla effettiva conoscenza da parte dell’imputato, terzo estraneo al rapporto assicurativo, dell’intervento risarcitorio in manleva della società assicuratrice (ed alla operatività della polizza assicurativa) e sulla univoca manifestazione della volontà di farlo proprio.
Ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p., in caso di risarcimento effettuato da parte di un soggetto diverso dall’imputato, la manifestazione della volontà riparatoria, oltre che emergere da un atto o comportamento direttamente riferibile all’imputato, di carattere processuale o extraprocessuale, da cui ricondurre il dato personalistico attivo della riparazione dell’offesa, deve rivestire i caratteri di concretezza e tempestività, estrinsecandosi in un fattivo contributo “personale” all’adempimento.
Chiarisce la Corte di Cassazione che Ai fini della dimostrazione della riconducibilità alla propria persona dell’intervento riparatorio operato dal terzo, l’imputato è tenuto ad uno specifico onere di allegazione dell’atto processuale o extraprocessuale da cui inferire la conoscenza dell’intervento riparatorio altrui e la manifestazione personale dell’intento volontario o spontaneo di procedere al risarcimento ovvero di prestare adesione all’intervento riparatorio del terzo sulla base di garanzia contrattuale assicurativa.
In concreto, la Corte ha riconosciuto l’attenuante, ritenendo il risarcimento effettuato personalmente dall’imputato medesimo, presupponendo la conoscenza dell’intervento del terzo e la dimostrazione della volontà di farlo proprio”Quindi è stato affermato il seguente principio di diritto “In tema di omicidio colposo da incidente stradale, ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., ancorché il risarcimento sia eseguito dalla società assicuratrice, esso deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato, anche se soggetto diverso dal titolare del contratto assicurativo, tutte le volte in cui questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio”.