Cassazione Civile – ordinanza n. 31349/2022
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne la Corte di Cassazione, pronunciandosi in un caso relativo al ricorso di un padre stanco di dover contribuire al mantenimento di un figlio maggiorenne (nel caso di specie il ragazzo aveva 27 anni), ha delineato più precisamente i tratti del diritto al mantenimento in capo al figlio che ha superato la maggiore età.
La Corte ha stabilito che il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento dei genitori se lo stesso, concluso un certo percorso di formazione, è in grado di dimostrare di essersi attivato nella ricerca di un lavoro per rendersi autonomo, anche ridimensionando le proprie aspettative in attesa di occasioni migliori.
Di talché deriva la considerazione che quel che rileva ai fini del diritto al mantenimento è anche e soprattutto il comportamento attivo del figlio e la sua buona volontà di lavorare, non rilevando la mera “abilità potenziale” al lavoro.
