Cassazione Penale, Sez. III, 16 novembre 2021 n. 41579.

La sentenza in commento pone attenzione su un particolare aspetto relativo alla problematica del concorso di persone nel reato di detenzione illegittima di sostanza stupefacente ed ha deciso una fattispecie nella quale la condotta di occultamento della droga veniva posta in essere al momento dell’accesso nell’appartamento da parte delle Forze dell’Ordine.

In tale contesto vi era stata infatti una seconda condotta attiva di resistenza finalizzata a ritardare l’ingresso nell’appartamento degli operanti che dovevano accedere per eseguire l’attività di perquisizione. Nello specifico si trattava della resistenza effettuata dal nonno e dalla madre di un ragazzo minore degli anni diciotto che permetteva allo stesso di occultare la sostanza stupefacente.

I giudici di Legittimità si sono quindi pronunciati cercando di delimitare i confini entro i quali risulti possibile parlare di concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente: la condotta posta in essere dal nonno e dalla mamma del minore può considerarsi concorrente e perciò punibile ex art. 73 d.p.r. 309/1990? Oppure la stessa potrebbe configurare altro reato come ad esempio quello di favoreggiamento personale?

L’unica condotta di spaccio accertata era infatti stata posta in essere dal minore ed anche la droga rinvenuta all’interno dell’abitazione era stata solamente a lui attribuita.

La Cassazione prende una chiara posizione, in modo coerente rispetto a quella oramai delineata dai principi affermati dalla giurisprudenza sul tema e chiarisce anzitutto che “in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, (….) è stato chiarito che la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale”. Preliminarmente ribadisce quindi il noto concetto della connivenza non punibile.

Per aversi concorso di persone nel reato, come è noto, così come nuovamente ribadito dalla sentenza in commento, occorre “che l’agente non si limiti a mantenere un comportamento meramente passivo, ma realizzi un contributo partecipativo – morale o materiale – alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito (cfr. Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum e altri, Rv.257810) e tale consapevole contributo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, può essere attuato anche in forme che agevolino o rafforzino il

proposito criminoso del concorrente • (così Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro, Rv. 264454 – 01)”.

È stato quindi nuovamente chiarito e delineato il perimetro del contributo agevolatore punibile al fine di differenziarlo dalla semplice connivenza non punibile nella quale il soggetto tiene un comportamento solamente passivo, non agevolatore, anche se favorevole rispetto alla condotta criminosa di altro soggetto. E’ punibile a titolo di concorso, infatti, solo colui che pone in essere azioni che agevolino, facilitino e contribuiscano alla realizzazione del proposito criminoso, ad esempio garantendo una certa sicurezza o collaborazione al reo al fine di protrarre la detenzione della droga.

Per ciò che attiene il secondo problema sul quale ci siamo interrogati, quello relativo alla ricorrenza o meno dell’altro reato di favoreggiamento personale, è sufficiente un attenta lettura dell’art. 378 co. 1 c.p. che recita «chiunque, dopo che fu commesso un delitto (…), e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni (…)» per comprendere che tale reato ricorre solo quando l’altrui condotta delittuosa sia cessata. Nel caso di specie l’agevolazione è stata posta in essere prima della cessazione dell’altrui condotta visto che il reato di detenzione di sostanza stupefacente si configura fin tanto che esiste la disponibilità della sostanza e la possibilità di accedere ad essa.

In conclusione la sentenza in commento afferma (e conferma) il seguente principio di diritto: “per ritenere sussistente la penale responsabilità a titolo di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti, è necessario dimostrare l’apporto causale del concorrente alla determinazione dell’evento, apporto che deve configurarsi in termini di funzionalità, utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale, ossia al permanere della condotta di detenzione. Certamente condotte di aiuto all’occultamento della sostanza stupefacente al momento dell’accesso delle forze dell’ordine nell’appartamento, ovvero condotte di resistenza attiva nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria – come avvenuto nel caso di specie – volte a ritardare od ostacolare il loro accesso all’appartamento ove è custodita la droga, rappresentano un valido apporto causale e quindi integrano condotte di concorso nel reato ascritto ai ricorrenti”.

In altre parole, la condotta di resistenza posta in essere dal nonno e dalla madre del minore, volta a ritardare l’accesso delle Forze dell’ordine all’interno dell’abitazione per procedere alla perquisizione al fine di permettere al minore di occultare la droga, ha determinato un apporto causale effettivo, funzionale ed utile per la determinazione dell’evento di reato, ossia per il permanere della condotta di detenzione. I due soggetti sono stati condannati per concorso di persone nel reato di detenzione di sostanza stupefacente.

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