Sezioni Unite Civili sentenza 6 luglio – 9 settembre 2021, 24414.

La vexata quaestio dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è stata di recente affrontata nuovamente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in commento con la quale, in sintesi, è stato ribadito come discenti e docenti hanno piena libertà nel decidere se esporre o meno simboli religiosi (crocifisso e similari) all’interno del luogo dove si tengono le lezioni.

Nel caso esaminato, in particolare, la Corte era chiamata a decidere su una controversia riguardante l’irrogazione, da parte della Direzione scolastica, della sospensione dall’insegnamento per 30 giorni a causa del fatto che un docente di lettere, sentendosi discriminato visto il suo diverso credo religioso, rimuoveva il crocifisso all’inizio delle lezioni, per poi riappenderlo alla fine delle stesse.

La Cassazione doveva esprimersi quindi su una questione riguardante la compatibilità tra l’ordine di esposizione del crocifisso, impartito dal dirigente scolastico di un istituto professionale statale sulla base di una delibera assunta a maggioranza dall’assemblea di classe degli studenti, e la libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa, intesa quest’ultima anche come libertà negativa, da assicurare ad ogni docente.

Dopo che il Tribunale e la Corte di Appello confermavano la legittimità di tale sanzione, la Cassazione, di diverso avviso, riteneva la stessa illegittima in quanto, in via preliminare, l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non è imposta da disposizioni di legge ma solo da regolamenti, risalenti nel tempo.

In sentenza viene infatti affermato che “la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, cercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi. Il docente dissenziente non ha un potere di veto o di interdizione assoluta rispetto all’affissione del crocifisso, ma deve essere ricercata, da parte della scuola, una soluzione che tenga conto del suo punto di vista e che rispetti la sua libertà negativa di religione”

In altre parole, poiché l’ordine di servizio non ha cercato un equilibrio sostenibile sollecitando i protagonisti a valutare le plurime possibilità praticabili sulle modalità di esposizione, la sanzione disciplinare inflitta al docente risulta illegittima.

Non è stato cercato né promosso, da parte del Dirigente scolastico, un modello ispirato ad una comunità dialogante che ha come obiettivo quello di una soluzione di mediazione o compromesso. Il docente, anch’esso parte della comunità scolastica, è rimasto fuori dal processo deliberativo. Non è stato stimolato un approccio orientato all’intesa. Non è stato ricercato un consenso condiviso.

Difatti, ribadiscono i Giudici della Corte, “Affidare la soluzione del conflitto tra i diritti ora alla semplice prevalenza del gruppo più numeroso ora al potere di veto assoluto e paralizzante del singolo va incontro allo stesso limite”.

Tuttavia, per altro verso, tale comportamento posto in essere dalla comunità scolastica, precisa il Collegio, non è sufficiente a giustificare la percezione di discriminazione avuta dal docente e quindi, nel caso di specie non può parlarsi neanche di  “discriminazione indiretta”.

Per i Giudici “L’affissione del crocifisso può risultare “sgradita” al ricorrente, ma da sola non è in grado né di intaccare la sfera delle sue convinzioni personali e delle sue opzioni in materia religiosa, né di pregiudicare la possibilità di esprimerle e di manifestarle, come cittadino e come docente, nell’ambiente scolastico. Le convinzioni personali dell’insegnante, orientate alla negazione di qualsiasi realtà della dimensione divina, come pure la libertà di manifestazione delle stesse, restano tali e non sono minacciate in ragione della presenza di quelle altrui, anche opposte e confliggenti, e delle rappresentazioni simboliche che di esse facciano gli studenti”.

In conclusione la sanzione è stata ritenuta illegittima non perché discriminatoria dal punto di vista religioso bensì perché è risultata illegittima la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, non ha cercato né promosso un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente.

L’illegittimità della circolare ha determinato quindi l’invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *