Suprema Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza n. 33219/2021.
Con la sentenza in commento, la V sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata affermando che ricorre il reato di diffamazione nel caso in cui un soggetto, utilizzando come strumento il proprio “stato” di Whatsapp, rivolga delle offese lesive dell’onore e della reputazione di un altro soggetto ben individuato.
Il tema si incentra sul concetto di “pubblicità” che, si ricorda, è una condizione necessaria per la ricorrenza del reato di diffamazione. Difatti la norma prevede che “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro”.
Ed, al comma 3, in riferimento alla fattispecie aggravata, stabilisce che “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”.
I Giudici della Corte, una volta accertato il contenuto diffamatorio dei messaggi e la riferibilità delle offese ad un soggetto ben determinato, hanno concluso stabilendo che quei contenuti erano visibili dai contatti presenti nella rubrica dello smartphone dell’uomo e per questo hanno ritenuto sussistente il reato di diffamazione.
In altre parole, è integrato il requisito della “pubblicità”, e quindi il reato di diffamazione, nel caso in cui un soggetto, per proferire delle offese lesive dell’onore e del decoro di altro soggetto ben determinato, utilizzi il proprio “stato” di Whatsapp per far conoscere a tutti (o solo alcuni) dei propri contatti il contenuto di quanto lesivamente affermato.