Cassazione Sezioni Unite 29 Luglio 2021, N. 21761

La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “è di per sé valida la clausola dell’accordo di separazione che contenga l’«impegno» di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene immobile, trattandosi di pattuizione che dà vita ad un «contratto atipico», distinto dalle convenzioni matrimoniali ex art. 162 cod. civ. e dalle donazioni, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. (Cass. 17/06/2004, n. 11342)”.

In altre parole la Cassazione, con la sentenza indicata, conferma che la previsione di un trasferimento è ben possibile nella separazione e nel divorzio affermando altresì che qualsiasi clausola che sia in grado di soddisfare gli interessi delle parti a regolare consensualmente gli aspetti economici nel contesto della crisi coniugale, sia essa di mero accertamento della proprietà di un bene immobile ovvero di cessione definitiva del bene stesso, o ancora di assunzione dell’obbligo di trasferirlo, è stata ritenuta egualmente ammissibile e valida.

Altro punto di fondamentale importanza affrontato dalla sentenza riguarda poi la possibilità di inserire nell’accordo di separazione o divorzio il trasferimento immobiliare a favore dei figli in luogo della previsione di un assegno periodico a favore degli stessi.

La sentenza in commento, infatti, indica che “nella medesima prospettiva si pone l’affermazione secondo cui l’obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto con l’attribuzione definitiva di beni, o con l’impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta”.

Ultimo punto affrontato dalla Cassazione riguarda la possibilità di procedere al trasferimento immobiliare tramite accordi di separazione o divorzio senza passare, ad esempio, per la stipula del rogito notarile.

La corte precisa che “è evidente che il verbale dell’udienza di comparizione dei coniugi redatto dal cancelliere ai sensi dell’art. 126 cod. proc. civ., che – per intanto – realizza l’esigenza della forma scritta dei trasferimenti immobiliari, richiesta dall’art. 1350 cod. civ., è – come dianzi detto – un atto pubblico avente fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza”. Quindi il verbale di udienza, in quanto atto pubblico, è idoneo al trasferimento immobiliare ma, aggiunge la sentenza, si dovrà comunque procedere rispettando “gli incombenti relativi alla verifica della coincidenza dell’intestatario catastale con il soggetto risultante dai registri immobiliari“. 

Pertanto. la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985;

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